“Grava sulla stazione appaltante, che ha unilateralmente scelto e imposto l’utilizzo di una piattaforma informatica per la gestione telematica della gara, il rischio di eventuali malfunzionamenti, anomalie tecniche e limiti strutturali della stessa.

È questa la decisione del Tar Lecce, sezione II, con la sentenza n. 977/2019, che ha accolto il ricorso di un operatore economico, escluso da una procedura di gara a evidenza pubblica a causa di un disguido tecnico del sistema informatico.

La vicenda

Nello specifico, un ente ha indetto una procedura selettiva per l’affidamento di un servizio, disponendo la partecipazione esclusivamente in modalità telematica e indicando la sequenza di operazioni informatiche finalizzate alla presentazione della domanda. La ricorrente ha caricato in rete tutta la documentazione richiesta dal bando in tempo utile ma non è riuscita a concludere l’operazione con l’invio del file creato nel termine di scadenza stabilito perché la piattaforma telematica ha generato un pop-up con la scritta «si stanno cancellando tutti i file». Prontamente, la donna aveva denunciato alla stazione appaltante il malfunzionamento del sistema informatico, chiedendo il ripristino del portale per poter perfezionare l’invio della documentazione entro il termine di scadenza.

La decisione

Per i giudici pugliesi non rileva la tesi di parte resistente che ha rigettato l’istanza sulla base dell’ipotesi che l’operatore economico avesse commesso errori nel caricamento dei vari files, perché non oggettivamente provato e, pertanto, frutto di mere congetture.

Il collegio costruisce il proprio orientamento partendo dal «principio che le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e pubblica amministrazione». Dalla natura strumentale dell’informatica applicata all’ attività amministrativa deriva l’onere, per l’ente, di accollarsi le anomalie del sistema telematico di cui si avvale, nella logica del controbilanciamento dei vantaggi che ottiene, sul piano organizzativo, con la digitalizzazione dei flussi documentali.

Pertanto, nell’ambito di una procedura di gara, in cui la documentazione è presentata solo tramite sistema informatico, predefinito dalla stazione appaltante e, quindi, sottratto alla scelta del concorrente, l’eventuale disservizio tecnologico non può ricadere sull’offerente.

Il sistema è, difatti, autoritativamente imposto dall’ente, senza che l’operatore economico abbia facoltà di deroga; non c’è alcun dubbio che sull’ente debba ricadere la responsabilità del malfunzionamento: è preciso suo onere adottare i necessari provvedimenti per assicurare la regolarità delle procedura, ancor di più quando non è dato sapere il motivo dello «stallo telematico».

Di fronte a un blocco del sistema che impedisce di presentare l’offerta entro i termini stabiliti, la pubblica amministrazione deve essere capace di rimediare, ossia di adottare ogni misura opportuna per offrire la perfetta fruizione del sistema, il tutto nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra stazione appaltante e concorrenti e sulla base dell’interesse pubblico primario del favor partecipationis.”

A cura di Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) del 20/06/2019 – autore Susy Simonetti e Stefania Sorrentino