La prova del fatturato globale deve necessariamente essere fornita con il bilancio depositato presso la Camera di commercio. Lo ha affermato il Tar Puglia Lecce, sezione terza, con la sentenza del 16 marzo 2020 n. 329. La fattispecie esaminata dai giudici era stata determinata dal fatto che una impresa non aveva depositato i bilanci presso la camera di commercio. Il tutto in un quadro normativo per cui il mancato deposito dei bilanci rileva quale autonoma causa di esclusione dalla gara, trattandosi di adempimento obbligatorio e soggetto a sanzione amministrativa ex art. 2630 c.c.. Nel ricorso si deduceva che per tale circostanza, l’ impresa inadempiente, non solo risultava priva del requisito di regolarità fiscale di cui all’ art. 80 del codice appalti non essendo verificabile il corretto assolvimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, ma altresì era priva della capacità economico finanziaria quanto al fatturato globale e a quello specifico, poiché le dichiarazioni sul punto rese nella domanda di partecipazione non sono accertabili. I giudici hanno concordato con la tesi del ricorrente dal momento che il combinato disposto degli artt. 86 e dell’ Allegato XVII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (richiamati nel disciplinare di gara) prevede la presentazione del bilancio di esercizio quale mezzo di prova dei richiesti requisiti economico-finanziari nelle ipotesi in cui l’ ordinamento nazionale stabilisca l’ obbligatorietà della pubblicazione del bilancio di esercizio. La «ratio legis» delle due norme, hanno detto i giudici, va rinvenuta nell’ oggettivo rilievo che solo con l’ avvenuta pubblicazione il bilancio di esercizio perde il valore di atto societario meramente interno per divenire idoneo a provare (all’ esterno) la situazione economico-finanziaria della società (in quanto cristallizzata, almeno tendenzialmente, al momento della pubblicazione medesima), con il correlato (e derivato) effetto di affidamento-conoscibilità-verificabilità da parte dei terzi, ivi incluse le amministrazioni aggiudicatrici (ai fini della certa e consapevole valutazione della solidità economico-finanziaria dei partecipanti alla procedura selettiva) e gli altri operatori economici concorrenti («par condicio»). Non rileva l’ invio delle copie delle fatture.

Fonte: OggiVenerdì