“La pubblicazione in Gazzetta della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) ha completato la prima delle due fasi previste dal Governo per la modifica dell’impianto normativo che regola gli appalti pubblici in Italia.

Dal 18 giugno 2019 sono in vigore le nuove e definitive modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), determinando nuove regole per chi dovrà preparare bandi e avvisi di lavori, servizi e forniture. Al fine di comprendere meglio queste modifiche, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha predisposto una nota che tratta tutti i cambiamenti che interessano il Codice dei contratti.

L’Anci ha ricordato i contenuti dello Sblocca Cantieri suddivisi nei suoi 3 capi:

Capo I (artt. 1-5 septies) – Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

Capo II (artt. 6-20 bis) – Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area Etnea

Capo III (artt. 21-30) – Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017.

Per quanto concerne le disposizioni di modifica del Codice dei contratti la nota Anci si è soffermata su quelle che riguardano:

il regolamento unico di attuazione;

i livelli di progettazione;

le concessioni di lavori pubblici;

le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

gli appalti sottosoglia;

i criteri di aggiudicazione dell’appalto;

l’affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori;

gli acquisti dei comuni non capoluogo senza obbligo di aggregazione;

l’appalto integrato;

la progettazione nell’appalto integrato;

i commissari di gara;

i motivi di esclusione;

l’attestazione SOA;

il subappalto;

il differimento disciplina affidamento concessionari.

Di seguito le modifiche più interessanti, rimandando l’analisi alla nota Anci allegata.

Regolamento unico di attuazione

In riferimento al regolamento unico di attuazione, Anci ricorda che dovrà contenere disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le linee guida e i decreti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2 (requisiti dei progettisti), articolo 31, comma 5 (compiti del RUP), articolo 36, comma 7 (procedure sottosoglia), articolo 89, comma 11 (elenco categorie SIOS), articolo 111, commi 1 e 2 (verifica di conformità e di collaudo), articolo 146, comma 4, articolo 147, commi 1 e 2, e articolo 150, comma 2 (qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali).

In riferimento alle linee guida ANAC e ai decreti del MIT che cesseranno, lo Sblocca Cantieri ha previsto che potranno essere aggiornati fino all’entrata in vigore del Regolamento. Il regolamento recherà, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia anche le linee guida cd. “non vincolanti” di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie sopra elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

Tale modifica comporta il superamento del sistema della “soft law”, con il ritorno ad un Regolamento Attuativo Generale, previsione in linea con quanto auspicato da Anci, che ha sempre evidenziato l’esigenza di restituire certezza alla disciplina attuativa del Codice, ripristinando una fonte regolamentare unica e cogente, a beneficio di tutti gli operatori del settore (imprese e amministrazioni) e di rafforzare invece il potere di controllo e vigilanza di ANAC, in funzione soprattutto deflattiva del contenzioso.

Livelli di progettazione

Lo Sblocca Cantieri ha previsto un transitorio fino al 31 dicembre 2020 in cui i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo. Fino al 31 dicembre 2020 dunque, per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile: provvedere all’affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

provvedere all’esecuzione dei lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Appalti sottosoglia

Le modifiche degli appalti sottosoglia rappresentano una delle più importanti novità dell’intervento normativo. In particolare la nuova disciplina prevede che: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, è previsto l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Il criterio del “minor prezzo” diventa alternativa sempre percorribile in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”. Nel caso di utilizzo di tale criterio vi è l’obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.

Per quanto attiene, agli appalti sopra soglia, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, resta l’unico criterio di aggiudicazione a disposizione della stazione appaltante.

Viene inoltre previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Nel passaggio del testo al Senato è stato reintrodotto il tetto del 30% per il punteggio economico nell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori

Sempre in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Essi possono procedere all’affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate e finalizzate a seguito di provvedimento legislativo e amministrativo. Norma che secondo Anci necessiterà di maggiori chiarimenti da parte del legislatore.

Acquisti dei comuni non capoluogo senza obbligo di aggregazione

Viene sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo, per i Comuni non capoluogo, di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (ex art. 37 comma 4). Norma molto cercata dall’Anci e che andrebbe incontro alle esigenze dei Piccoli Comuni per una maggiore flessibilità ed autonomia nella scelta del ricorso alle CUC e/o stazioni uniche appaltanti per gli acquisti di lavori, servizi e forniture.

Commissari di gara

Viene sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC. Viene precisato che resta fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Motivi di esclusione

Con le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici tra i motivi di esclusione dalle gare è eliminata la parte che prevedeva l’esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore.

Attestazione SOA

Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Subappalto

Nelle more di una rivisitazione complessiva del Codice e fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l’applicazione:

del comma 6 dell’articolo 105 del Codice ossia dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara.

del comma 2 dell’articolo 174 del Codice, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

È previsto inoltre che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”

A cura di Redazione LavoriPubblici.it del 26/06/2019