“Mancata apposizione della firma digitale sull’offerta economica non permette di attribuire certezza legale in merito alla provenienza ed integrità dell’offerta stessa; inapplicabile il soccorso istruttorio Lo ha affermato il Tar Lazio Roma, sezione terza-ter, con la sentenza del 2 luglio 2019 n. 8605 in merito ad una procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici di durata biennale per oltre 20 milioni. Nel disciplinare era prevista una netta differenza fra lo schema di offerta e il dettaglio di offerta: soltanto il primo aveva natura e valore di offerta economica ai fini della partecipazione al procedimento di gara, laddove il secondo risultava un documento accessorio recante gli elementi di specificazione ed illustrazione dell’importo complessivo indicato. Un concorrente era stato escluso in ragione della mancata apposizione della firma digitale al documento denominato «schema offerta economica-xls» (era stata apposta la sola marcatura temporale), mentre la firma digitale era presente nel documento denominato «dettaglio offerta economica».

I giudici hanno escluso che possa essere attribuita rilevanza, ai fini della valutazione sulla correttezza della domanda, all’invio, da parte del sistema, di una Pec contenente l’accettazione dell’offerta, «non avendo la stessa alcun valore ricognitivo circa il proprio contenuto e men che meno del rispetto delle prescrizioni della lex specialis di gara».

Ciò premesso, nel merito i giudici hanno confermato la legittimità dell’esclusione in quanto nell’ambito di una gara telematica, la mancata apposizione sul documento informatico costituente l’offerta economica della firma digitale non consente di attribuire certezza legale in merito alla provenienza e integrità dell’offerta stessa. Se da un lato, si legge nella sentenza, la marca temporale attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato, dall’altro soltanto la firma digitale è idonea a «rendere manifesta e a verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico». Inoltre, non è neanche possibile procedere all’attivazione del soccorso istruttorio in quanto l’art. 83 comma 9 del codice appalti esclude dal perimetro applicativo dell’istituto le carenze inerenti l’offerta economica.”

fonte: Italia Oggi NUMERO 163   PAG. 37  DEL 12/07/2019