“La soglia di sbarramento, quando prevista dalla stazione appaltante per ammettere alla fase successiva della gara soltanto le offerte che hanno superato un determinato punteggio tecnico, deve operare soltanto sulle offerte non riparametrate. Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 9781 del 22 luglio 2019 in merito al calcolo del punteggio per il raggiungimento della soglia tecnica di sbarramento dell’offerta tecnica.

La vicenda riguardava un affidamento di servizi di consulenza professionale e supporto specialistico nell’ambito delle funzioni di gestione, certificazione e controllo, per il quale era previsto il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un concorrente proponeva ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva. La stazione appaltante aveva revocato il provvedimento di aggiudicazione in regione del fatto che il ricalcolo dell’offerta tecnica era avvenuto attraverso una riparametrazione dei punteggi tecnici da cui poi risultava il superamento della soglia di sbarramento in favore di altro raggruppamento concorrente.

Il Tar ha accolto il ricorso dell’aggiudicatario riconoscendo come erronea la determinazione della soglia di sbarramento dell’offerta tecnica calcolata con la riparametrazione del punteggio. Innanzitutto, hanno precisato i giudici, secondo la giurisprudenza, la riparametrazione delle offerte rientra nella facoltà delle stazioni appaltanti così come la previsione di una soglia di sbarramento e che tale facoltà può essere esercitata a condizione che sia prevista e disciplinata nel bando. I giudici hanno poi affermato che «univoca è la più recente giurisprudenza nel ritenere che la soglia di sbarramento, ove prevista, deve operare sulle offerte non riparametrate». In tutta evidenza, hanno aggiunto i giudici, dal momento che lo scopo della previsione della soglia è quello di assicurare un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto (discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis, tale filtro va operato con riferimento ai valori «assoluti» delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall’applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio».”

fonte: Italia Oggi