“Nelle procedure a evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi, il prezzo a base di gara, anche se non deve necessariamente corrispondere a quello di mercato, deve essere determinato attraverso un’ attenta verifica della reale congruità alle prestazioni e ai costi del servizio. Non basta, pertanto, la generica indicazione dell’importo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6355/2019 , con la quale ha rilevato che il prezzo costituisce una componente importante della qualità di beni e servizi, obiettivo primario che le stazioni appaltanti sono tenute a garantire non solo nella fase di scelta del contraente (articolo 97 in tema di esclusione delle offerte anormalmente basse), ma anche in quella di predisposizione dei parametri della gara (articolo 30, comma 1, del Dlgs 50/2016), valutando tutti i fattori e gli elementi che concorrono a determinare il valore delle prestazioni, comprese le condizioni di lavoro, al fine di garantire che le proposte dei concorrenti siano concrete e realistiche. Ciò perché garantire la congruità del prezzo rispetto al valore costituisce lo strumento più efficace per soddisfare l’interesse pubblico ad acquisire i prodotti e servizi migliori e più funzionali alle esigenze delle amministrazioni, ma anche per valutare efficacemente l’attendibilità delle proposte dei concorrenti e garantire la par condicio tra i partecipanti alla procedura.

I cardini della questione

Non c’è dubbio, infatti, che un importo a base di gara determinato esclusivamente attraverso una generica e sintetica indicazione del corrispettivo non consenta di valutare adeguatamente l’ economicità, la qualità e la sostenibilità economica delle offerte. In assenza di concreti riferimenti ai valori di mercato e alle varie componenti che determinano il costo delle prestazioni la stazione appaltante non sarebbe in grado di valutare se le offerte corrispondano effettivamente alle condizioni migliori e se i concorrenti siano effettivamente in grado di fornire il servizio, e detta situazione di incertezza potrebbe anche alterare i fisiologici meccanismi concorrenziali. Oltre a ciò nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinare l’ importo a base di gara senza verificare attentamente la «attinenza alla situazione di mercato» rischierebbe di svuotare di efficacia sostanziale la componente economica dell’offerta, limitando la rilevanza della componente prezzo (Consiglio di Stato, V, 7 giugno 2017 n. 2739, 22 marzo 2016 n. 1186, 15 luglio 2013 n. 3802, 31 marzo 2012 n. 1899).

Le indicazioni dell’Anac

È per questo che le linee guida dall’Anac (delibera n. 20 gennaio 2016, punto 11) prescrivono alle stazioni appaltanti di indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore, procedendo «già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione». In ragione di ciò le stazioni appaltanti non possono stabilire la misura del prezzo a base d’ asta sulla base di una generica valutazione di convenienza e opportunità, ma devono procedere a una attenta analisi che tenga conto dei diversi fattori che determinano il valore del servizio: andamento del mercato nel settore, tecnologie che le ditte devono adoperare nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, numero di dipendenti che devono essere impiegati, rapporto qualità-prezzo, eccetera La scelta adottata e le valutazioni che l’ hanno determinata sono soggette al sindacato del giudice amministrativo, limitatamente ai profili di palese inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, illogicità manifesta e disparità di trattamento (Tar Sardegna, Cagliari, sezione I, 18 ottobre 2011 n. 992).”

fonte: Quotidiano Enti Locali e PA