“La circostanza dell’esclusione dalla procedura di gara, a cui si è preso parte, non priva l’operatore economico della possibilità di ottenere l’accesso agli atti. Accesso che può essere consentito in modo «parziale/frazionato» alla documentazione minima indispensabile (almeno la documentazione amministrativa) per ottenere la tutela della prerogativa all’annullamento/riedizione della gara. In questo senso, il Tar Campania, Napoli, sezione VI, sentenza n. 4912/2019. L’aspetto trattato La vicenda trattata dal giudice campano riveste indubbia valenza pratica considerate le puntuali osservazioni in tema di accesso agli atti del procedimento di gara nel caso in cui l’istanza venga proposta da un soggetto estromesso dal procedimento. Nel caso di specie, in relazione a una gara per l’affidamento di servizi marittimi, il ricorrente – secondo classificato in graduatoria – ha presentato istanza di accesso alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica (inclusi gli allegati) e all’offerta economica dell’aggiudicatario.

L’istanza è stata rigettata dalla stazione appaltante in quanto, in seguito a una serie di controlli sulle dichiarazioni rese dall’appaltatore, è emersa una posizione debitoria nei confronti dell’Inps e dell’Inail. Trattandosi, secondo le motivazioni del provvedimento di rigetto all’istanza di accesso, di irregolarità non sanabile in base al Dlgs 50/16 è stata disposta l’esclusione dalla procedura di gara ed è stata respinta anche l’istanza di accesso «non essendo dimostrato l’interesse stante l’esclusione». Contro il rigetto, l’operatore economico ha proposto ricorso «lamentando violazione degli artt. 22 ss., L. 241/1990; art. 53, D.Lgs. 50/2016, eccesso di potere rilevabile a mezzo delle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione». La sentenza In sostanza, al giudice è stata posta la problematica circa la corretta definizione dell’ampiezza «del conoscibile» che deve essere «necessariamente perimetrato dall’interesse della richiedente».

In base all’articolo 53 del codice appalti ed a quanto disposto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, il richiedente l’accesso agli atti deve avere una serie di presupposti per ottenere l’ostensione quali «la legittimazione, la motivazione, l’interesse attuale e concreto». Colui che chiede i documenti, si prosegue in sentenza «deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere “”personale e concreto””, ossia “”ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto». Il microsistema normativo in tema di accesso agli atti, pertanto, esige che il richiedente sia titolare di una specifica situazione «che l’ordinamento stima di sua meritevole tutela». L’istante che ritiene di trovarsi in questa situazione, deve dimostrare «che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi “”titolare”” di “”poteri, volti () alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti».

E quindi in una posizione composita che travalichi «la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 3941/2016; in conformità, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521; TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232; TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4909/2015)». Nella situazione analizzata quindi, non c’è dubbio che il ricorrente, pur escluso dal procedimento di gara, ha un collegamento, dimostrato, con l’interesse a chiedere l’annullamento/riedizione del procedimento ma non può vantare alcuna pretesa sulla “”diretta”” aggiudicazione (per il fatto, originario, di essersi qualificato secondo in graduatoria) e quindi sull’offerta tecnica/economica. Alla luce del dato normativo e giurisprudenziale, conclude il giudice, «non sussistono dubbi in ordine alla titolarità in capo alla ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla sola documentazione amministrativa della procedura di gara in questione, in quanto ad essa ha preso parte sebbene poi ne sia stata esclusa. Per la medesima ragione non ha diritto a conoscere l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria».” Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) – STEFANO USAI