“Nel Comunicato dell’ANAC, le modifiche necessarie ai bandi di appalto dopo le novità del 2019 e dopo lo Sblocca Cantieri. Posizione ambigua dell’Autorità sul subappalto. Nel Comunicato del 23 ottobre 2019, l’ANAC chiarisce quali sono le novità dei bandi di gara dopo l’intervento del Decreto Sblocca Cantieri (Decreto Legge 32/2019) e relativa legge di conversione.

Comunicato del Presidente ANAC 23 ottobre 2019

Il Presidente (facente funzione) dell’ANAC Francesco Merloni  ha emanato un Comunicato volto a fornire le indicazioni sulle ultime novità normative in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento alle modifiche intervenute con il Decreto Sblocca Cantieri, con le conseguenti modifiche nei bandi.

Si legge nel Comunicato “in considerazione delle modifiche introdotte dalla legge 55/2019 al codice dei contratti pubblici, e nelle more del Regolamento di attuazione dello stesso Codice che il Governo dovrà emendare, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni interpretative in merito all’applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo”.

Nello specifico, l’ANAC spiega come adeguare le previsioni del bando tipo n.1 sull’assegnazione di forniture e servizi sopra soglia alle novità del decreto Sblocca-cantieri, distinguendo quali parti sono valide e quali da disapplicare perché contrastanti con le nuove disposizioni.

Ma le osservazioni valgono anche per gli altri bandi tipo, e in particolare per il Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000,00.

La questione del subappalto dopo la pronuncia della Corte di Giustizia

Il Comunicato chiarisce che, nei nuovi bandi, occorre aggiornare al 40% la quota massima di subappalto ammissibile, e allo stesso tempo non prevedere le indicazioni sulla nomina della terna dei subaffidatari e sui controlli dei requisiti delle imprese subappaltatrici in gara.

Tuttavia, pur facendo riferimento al fatto che sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, che ha ritenuto tale limite non conforme alle direttive europee, il Comunicato dell’ANAC sembra ritenere ancora applicabile il limite del 40 per cento, tanto che si legge che “fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto”.

Pertanto l’ANAC, che pure non fa alcuna analisi sulle conseguenze giuridiche della sentenza della CGE, forse ritiene che il nuovo limite del 40 per cento per il subappalto non sia contrario al diritto comunitario come lo il vecchio limite del 30 per cento.

fonte: GIURDANELLA.IT