È illegittima la revoca dell’ appalto per sopravvenuta non convenienza economica se la Pa conosceva prima della gara la sconvenienza dell’ operazione. La Pubblica amministrazione non ha uno ius poenitendi illimitato e ad nutum, mentre merita tutela il legittimo affidamento del privato aggiudicatario che contava sulla stipula del contratto . Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 29 gennaio 2020 n. 720 . Il caso Il caso si riferisce alla gara per l’aggiudicazione di un contratto attivo riguardante la cessione in affitto di terreni comunali. In particolare l’ Amministrazione durante la procedura dispone la revoca degli atti di gara, in relazione ad una diversa valutazione dell’ interesse pubblico. Ma la decisione di revocare la procedura, giunta ormai all’ aggiudicazione, è stata annullata dal Giudice amministrativo poiché la revoca era, più che altro, un ripensamento per ragioni di mera opportunità della originaria decisione di vincolarsi a mezzo contratto di affitto con unico contraente. La decisione Spiega il Consiglio di Stato che il ripensamento non è consentito dall’ ordinamento in assenza del riconoscimento normativo di uno ius poenitendi illimitato e ad nutum . I Giudici di Palazzo Spada al contrario stabiliscono che merita tutela il legittimo affidamento del privato beneficiario degli atti dell’ amministrazione, anche all’ atto di una rinnovata valutazione dell’ interesse pubblico, anche per le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza dell’ Unione europea che ne riconosce l’ invocabilità a favore di ogni operatore al quale le istituzioni abbiano fatto insorgere fondate aspettative (si veda tra le più recenti, Corte di Giustizia dell’ Unione europea, sez IX, 16 ottobre 2019, causa C-490/18 SD; X, 11 luglio 2019 C-180/18 Agrenergy s.r.l. ). È questo l’ orientamento più recentemente emerso in giurisprudenza in relazione alla revoca degli atti di una procedura di gara giunta alla fase finale con l’ avvenuta aggiudicazione (si veda Cga Sicilia, Sez. giuris. 21 ottobre 2019, n. 917; Consiglio di Stato, Sezione V, 19 maggio 2016, n. 2095; aderiscono a tale interpretazione anche Consiglio di Stato, Sezione III, 28 giugno 2019, n. 4461; Sezione VI, 3 maggio 2018, n. 2630; Sezione V, 3 aprile 2018, n. 2072). Diversamente, il privato, che pure abbia investito risorse, materiali ed umane, (ovvero, come nel caso di specie, ricevuto un finanziamento da impiegare in attività collegata al contratto da stipulare con l’ Amministrazione) e che abbia diligentemente formulato la propria offerta secondo le richieste dell’ Amministrazione, nella giustificata attesa della conclusione in senso a sé favorevole della procedura, sarebbe in balia delle scelte della pubblica amministrazione, imprevedibili e inafferrabili, potendosi sempre, in tesi, rintracciare una migliore modalità di impiego delle risorse pubbliche rispetto a quella in precedenza deliberata, specie al trascorrer del tempo necessario a darvi attuazione alla primigenia determinazione.

Fonte: Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) – Giovanni F. Nicodemo