“In caso di appalto a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa ed invariabile risultante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta, sicché elemento essenziale è solo tale importo finale, risultando irrilevanti le voci di costo che hanno concorso a formare tale importo.
Mentre l’offerta è immodificabile, sono invece modificabili le giustificazioni, così come sono ammesse le giustificazioni sopravvenute e di compensazione tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 2875/2019. Il caso Il caso affrontato dal Giudice amministrativo si riferisce ad una gara per l’affidamento di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili . Il primo Giudice aveva annullato l’aggiudicazione perché l’impresa aveva indicato l’incidenza sull’offerta del costo delle varianti migliorative solo in sede di verifica dell’anomalia. Il Consiglio di Stato è stato di diverso avviso, ammettendo, per gli appalti a corpo, la possibilità di specificare tale voce di costo in sede di verifica dell’anomalia purché l’offerta nel suo complesso, a causa di ciò, non subisca modifiche. La decisione Il Giudice amministrativo con la sentenza in esame afferma la possibilità di attivare il soccorso istruttorio al fine di ottenere dall’operatore economico chiarimenti relativi alle voci di costo dell’offerta, ovvero di chiarire addendi dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia, senza che tanto configuri violazione del principio della par condicio tra operatori economici. Per i Giudici di Palazzo Spada il soccorso istruttorio non è ammesso per integrare gli elementi essenziali delle offerte (articolo 83, comma 9), mentre i costi delle migliorie proposte nel caso di specie non possono considerarsi essenziali. La giurisprudenza ha escluso che il soccorso istruttorio, limitato ad un solo addendo dell’offerta economica, possa compromettere l’affidabilità complessiva dell’offerta o la par condicio, inoltre, chiarendo che tale alterazione sarebbe in concreto impossibile negli appalti a corpo. Il Giudice amministrativo spiega, infine che, a differenza di quanto previsto dall’articolo 95, comma 10, per oneri di sicurezza e costi della manodopera, nessuna previsione legislativa impone di indicare i costi delle varianti migliorative, pertanto l’omessa specificazione degli stessi non può essere sanzionata con l’esclusione.”
A cura di Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) del 29/05/2019 – autore GIOVANNI F. NICODEMO