“Appalti di lavori più semplici fino a un milione di euro; ripristinato il tetto del 30% per l’offerta economica; subappalto al massimo per il 40% (dal 50%) del totale dei lavori; niente incentivi ai tecnici dell’amministrazione per la fase di progettazione; criteri ambientali minimi solo oltre 5,5, milioni, soglia Ue; costo della manodopera incluso nell’offerta.

Sono queste le principali novità riferite al codice appalti apportate nella discussione in commissione lavori pubblici e trasporti riunite del senato al decreto-legge n. 32/2019 (Sblocca cantieri) che adesso è all’esame dell’aula e oggetto di ulteriori emendamenti, sia pure marginali, da parte dei relatori e del governo. Le novità sono tutte contenute all’articolo 1 che di fatto si configura, di fatto, come un vero e proprio secondo correttivo al codice appalti del 2016.

Una prima modifica ha riguardato l’ambito di applicazione oggettivo del «regolamento unico» del codice che dovrà sostituire l’attuale numerosa congerie di provvedimenti di varia fonte . Nel testo del decreto si richiamavano i diversi provvedimento che il regolamento dovrebbe sostituire, mentre nel testo uscito dalle commissioni si fa riferimento alle materie, fermo restando che fino all’approvazione del regolamento (180 giorni dall’approvazione della legge di conversione, quindi, entro metà dicembre 2019) i provvedimenti che oggi disciplinano queste materie continueranno a sopravvivere, evitando quindi ogni vuoto normativo. In commissione è stato ripristinato il tetto all’elemento prezzo nell’aggiudicazione con il criterio dell’Oepv (offerta economicamente più vantaggiosa) che invece il governo, nel testo del decreto-legge 32, aveva eliminato.

Pertanto, all’offerta economica, gli atti di gara emessi dalle stazioni appaltanti non potranno assegnare più di 30 punti su 10. È stata «ridisegnata» la norma sugli affidamenti sotto soglia: per affidamenti da 40 mila euro a 150mila euro per i lavori, o alle soglie Ue per le forniture e i servizi (221 mila), si procederà mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre (lavori) o cinque operatori economici (servizi e forniture,) previa indagine di mercato o scelta con elenchi di operatori economici e applicazione del principio di rotazione degli inviti.

Per i servizi tecnici rimane invece ferma la disposizione speciale di cui all’articolo 157 che impone da 100 mila euro in su il ricorso alle procedure ordinarie. Per lavori da 150 mila a 350 mila euro, sempre procedura negoziata ma con invito a dieci operatori economici; da 350 mila euro a un milione, invece, si passa a quindici operatori economici. Per lavori fra un milione e la soglia Ue di 5,4 milioni l’affidamento avverrà con le procedure ordinarie (quindi non soltanto con la procedura aperta). Per quanto riguarda il subappalto si riduce dal 50% al 40% il tetto massimo e si reintroduce il divieto per i partecipanti alla gara di essere, successivamente subappaltatori.

Viene eliminata la possibilità di applicare l’incentivo del 2% del valore dell’opera a favore dei tecnici delle pubbliche amministrazioni per l’attività di progettazione svolta da tecnici delle amministrazioni. I servizi ad elevata intensità di manodopera, anche se riguardano servizi e forniture standardizzate, devono sempre essere affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non con il prezzo più basso. Non sarà possibile escludere per irregolarità fiscali che non siano state accertate e l’utilizzo obbligatorio dei Cam (Criteri ambientali minimi) sarà limitato ai soli casi di lavori oltre i 5,5 milioni di lavori. Non si dovranno più indicare in offerta separatamente il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali: si riterranno «compresi nell’offerta economica».”

A cura di Italia Oggi pag. 39 del 31/05/2019   – autore ANDREA MASCOLINI