L’annullamento della gara a evidenza pubblica comporta l’invalidità del contratto di appalto stipulato in esito alla procedura, ma non pregiudica il diritto alla controprestazione della parte che ha eseguito la fornitura fino a quando è stato accertato l’annullamento della gara. Questo è l’interessante principio affermato dalla Corte di cassazione, con l a sentenza n. 13606/2019.

A cura di Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) del 13/06/2019 – autore MICHELE NICO