“È inapplicabilità agli appalti di servizi che si collocano al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria il disposto di cui all’ articolo 95, comma 10 del Dlgs 50 del 2016 che prescrive l’ indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta, non essendo detta specifica regola annoverabile tra le disposizioni di principio riferibili anche alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia.

Lo stabilisce il Tar Basilicata, Potenza, Sezione I, con la sentenza del 15 giugno 2019 n. 502 .”

A cura di Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) del 08/07/2019 – autore GIOVANNI F. NICODEMO