Il Regolamento unico previsto al comma 27-octies dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2019 (c.d. Codice dei contratti) sconta il fatto che lo stesso deve essere predisposto con termine ordinatorio “entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”; si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio in quanto per la sua inosservanza non sono previste né sanzioni, né effetti sfavorevoli e, quindi, ove non venga predisposto entro tale termine non accadrebbe nulla se che continuerà a restare in vigore l’attuale impianto normativo costituito dai provvedimenti attuativi emanati dall’ANAC, dai Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica.

A cura di lavoripubblici.it del 05/07/2019 – autore  di Arch. Paolo Oreto