“È legittimo non sanzionare con l’ esclusione dalla gara chi non ha partecipato al sopralluogo; dal codice appalti non si ricava obbligo di escludere.

Lo afferma il Consiglio di stato sezione quinta con la sentenza del 29 maggio 2019 n. 3581 che ha precisato come la previsione escludente non possa implicitamente ricavarsi dal codice del 2016. Il decreto 50/2016 ha abrogato l’ art. 106 del decreto del presidente della repubblica 207 del 2010 relativo all’obbligo di sopralluogo nei luoghi dell’appalto, senza sostituirlo con ulteriori previsioni a riguardo.

Inoltre – si legge nella sentenza – l’ art. 79, comma 2, fa sì riferimento alle ipotesi in cui «le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara», ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati «possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte».

Pertanto la stazione appaltante, in virtù del divieto di aggravio del procedimento e del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, non può, in assenza di valide ragioni oggettive e immediatamente percepibili legate all’oggetto della gara, subordinare la partecipazione all’effettuazione del sopralluogo e ricavarne l’ estromissione della concorrente nel caso di sua inosservanza.

Se quindi la stazione appaltante non esclude il concorrente «non può ravvisarsi in concreto nel comportamento tenuto dall’amministrazione una ipotesi di violazione della par condicio competitorum». Viceversa, dicono i giudici, se fosse stata inserita la previsione dell’esclusione, sarebbero stati violati i principi di massima partecipazione alle gare e il divieto di aggravio del procedimento, ponendo in capo all’operatore economico in maniera irragionevole un onere formale sproporzionato e ingiustificato, in quanto la sua inosservanza in alcun modo avrebbe impedito il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l’ azione amministrativa, né il suo adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara.”

A cura di Italia Oggi pag. 40 del 07/06/2019