“Le stazioni appaltanti dovranno sviluppare le procedure di gara dopo l’ entrata in vigore della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri (Dl 32/2019) tenendo conto della sospensione sino alla fine del 2020 di alcune disposizioni e della modifica permanente di altre norme del Codice appalti.

Il maxiemendamento approvato dal Senato disattiva in via sperimentale l’ efficacia di alcune previsioni del Dlgs 50/2016, ma soprattutto interviene con rilevanti modifiche definitive su molti aspetti procedurali. Il pacchetto delle norme sospese fino al 31 dicembre 2020 incide su alcuni passaggi chiave della progettazione e dell’affidamento, ma riguarda anche gli aspetti organizzativi.

Nel periodo della sospensione viene consentito ai Comuni non capoluogo di sviluppare in proprio le gare più rilevanti, congelando l’ obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenza e alle stazioni uniche appaltanti previsto dall’articolo 37, comma 4 del Codice. Sempre fino alla fine del 2020, le amministrazioni potranno indire appalti integrati, comprensivi sia della progettazione sia dell’esecuzione; in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza interventi strutturali, avranno inoltre la possibilità di partire da un progetto definitivo semplificato.

Nello stesso periodo le stazioni appaltanti potranno nominare liberamente i componenti delle commissioni giudicatrici nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: viene infatti congelato l’utilizzo dell’albo tenuto da Anac, ma le amministrazioni dovranno scegliere i commissari secondo regole di trasparenza e di competenza (che dovranno adottare secondo i rispettivi ordinamenti). In relazione allo sviluppo delle gare il nuovo quadro normativo prevede che sino al 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti indichino nei bandi e nelle lettere di invito il subappalto fino al 40% (riducendo quindi del 10% la quota introdotta originariamente dal Dl 32/2019), stabilendo al contempo che non debbano richiedere la terna di subappaltatori (con conseguente congelamento anche della disposizione correlata che richiedeva la verifica in sede di gara dei requisiti dei subappaltatori).

Il maxiemendamento introduce tuttavia un’ ampia serie di modifiche permanenti al Codice dei contratti pubblici, replicando molte previsioni originariamente contenute nel decreto sblocca-cantieri e aggiungendo alcune novità. Nella disciplina dei requisiti di ordine generale viene meno la disposizione che consentiva alle amministrazioni di escludere operatori economici che avessero debiti previdenziali o con il fisco non definitivamente accertati, ma restano tutte le altre previsioni specificative (sulle situazioni fallimentari e sulle condanne per reati gravi) introdotte originariamente dal decreto 32/2019.

Il dato normativo risultante dal maxiemendamento conserva anche le modifiche introdotte all’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, aggiungendo tuttavia un’ importante specificazione conseguente all’intervento dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato: gli appalti per servizi standardizzati, se questi sono comunque a elevata intensità di manodopera, non possono essere aggiudicati al prezzo più basso, ma devono essere affidati con l’ offerta economicamente più vantaggiosa. Il nuovo quadro di riferimento conserva anche le modifiche introdotte dal Dl 32/2019 nell’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici, relative alle nuove metodologie per la rilevazione delle offerte anormalmente basse nelle gare con il minor prezzo e alle condizioni di utilizzo dell’esclusione automatica delle offerte.”

A cura di Il Sole 24 Ore pag.29 del 10/06/2019 – autore Alberto Barbiero