“In base all’articolo 8, comma 12, del Dpr n. 207/2010 (quale norma di settore) ed all’articolo 10, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 (quale norma generale) il provvedimento con il quale l’Autorità nazionale anticorruzione dispone l’iscrizione nel casellario informatico di una società senza valutare le osservazioni difensive della medesima, nonché la gravità e la rilevanza dei fatti, è illegittimo per violazione del diritto alla partecipazione procedimentale e per eccesso di potere. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4250/2019 .”

A cura di Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) del 04/07/2019 – autore Alberto Ceste